LE NUOVE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME SULL’IGIENE DEI MANGIMI
Categoria: SuiniCon Decreto Legislativo n. 142 del 14 settembre 2009, il Governo ha dettato le sanzioni per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) 183/2005 che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi e che detta le norme per la registrazione ed il riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi.
La norma interessa anche gli allevatori che producono mangimi per il fabbisogno esclusivo della propria azienda, pertanto si riporta nel seguito una sintesi schematica delle sole disposizioni che li interessano direttamente.
VIOLAZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI DEL SETTORE DEI MANGIMI (INCLUSI GLI ALLEVATORI CHE PRODUCONO MANGIMI PER IL FABBISOGNO DELLA PROPRIA AZIENDA) E RELATIVE SANZIONI:
- Mancata notifica all’autorità competente ai fini della registrazione degli stabilimenti di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione dei mangimi (art. 9 del Reg. 183/09). Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 9.000 €, salvo che il fatto costituisca reato.
- Mancata comunicazione all’autorità competente entro 30 giorni dalla variazione, delle informazioni aggiornate sullo stabilimento, compresa la notifica dei cambiamenti significativi intervenuti nelle attività o la chiusura di uno stabilimento esistente. Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 €, salvo che il fatto costituisca reato.
- Prosecuzione dell’attività in caso di sospensione o revoca della registrazione. Sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 €, salvo che il fatto costituisca reato.
VIOLAZIONI RELATIVE ALL’OBBLIGO DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI CHE INTERESSA GLI ALLEVATORI CHE PRODUCONO PER IL FABBISOGNO DELLA PROPRIA AZIENDA UTILIZZANDO ANTIBIOTICI, COCCIDIOSTATICI, ISTOMONOSTATICI E STIMOLATORI DI CRESCITA E RELATIVE SANZIONI:
- Produzione per il fabbisogno eslusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi o premiscele contenenti additivi (antibiotici,
coccidiostatici, istomonostatici e stimolatori di crescita) senza il prescritto riconoscimento dell’autorità competente (art. 10 del Reg. 183/2005). Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 €, salvo che il fatto costituisca reato. - Mancata comunicazione all’autorità competente entro 30 giorni dalla variazione, di cambiamenti significativi nelle attività degli stabilimenti soggetti a riconoscimento, compresa l’eventuale chiusura. Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.700 a 10.000 €, salvo che il fatto costituisca reato.
- Prosecuzione dell’attività in caso di sospensione o revoca del riconoscimento. Sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 60.000 €.
VIOLAZIONI RELATIVE AD OBBLIGHI SPECIFICI E RELATIVE SANZIONI
- Violazione delle norme generali di cui all’allegato I del Regolamento europeo, in materia di igiene e tenuta delle registrazioni da parte delle imprese nel settore dei mangimi a livello di produzione primaria (allevatori che miscelano mangimi per il fabbisogno esclusivo dell’azienda).
Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 €, salvo che il fatto costituisca reato. In caso di mancata osservanza del termine assegnato dall’autorità competente per adeguarsi al rispetto della norma, è applicata una sanzione aggiuntiva da 1.000 a 6.000 €.
Sanzione accessoria: sospensione della registrazione o del riconoscimento per un massimo di 12 mesi. La revoca è prevista in
caso di gravi e reiterate violazioni. - Mancato rispetto da parte dell’allevatore delle disposizioni di cui all’Allegato III del Reg. 183/2005 sulla buona pratica di alimentazione degli animali destinati alla produzione di alimenti. Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 €, salvo che il fatto costituisca reato. In caso di mancata osservanza del termine assegnato dall’autorità competente per adeguarsi al rispetto della norma, è applicata una sanzione aggiuntiva da 1.000 a 6.000 €.
Sanzione accessoria: sospensione della registrazione o del riconoscimento per un massimo di 12 mesi. La revoca è prevista in caso di gravi e reiterate violazioni. - Approvvigionamento di mangimi da parte di imprese e agricoltori presso stabilimenti non registrati e/o riconosciuti. Sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 €, salvo che il fatto costituisca reato.
Sanzione accessoria: sospensione della registrazione o del riconoscimento per un massimo di 12 mesi. La revoca è prevista in
caso di gravi e reiterate violazioni. - Violazione delle norme sull’importazione di mangimi da Paesi terzi di cui agli articoli 23 e 24 del Reg. 183/2005. Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 €, salvo che il fatto costituisca reato.
Il Decreto Legislativo, entrato in vigore lo scorso 15 ottobre, prevede che l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni venga svolto, nell’ambito delle rispettive competenze, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle Regioni e Province autonome e dalle ASL.
